Etichettatura acque minerali naturali: Vigilanza e sanzioni


Da quale autorità è esercitata la vigilanza in materia di utilizzazione e commercio dell'acqua minerale?

La vigilanza è esercitata da tutti gli organi centrali e periferici che si occupano di controllo ufficiale dei prodotti alimentari (NAS, ASL competenti per territorio, organi competenti delle regioni e delle province autonome ecc.).

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 14, comma 1)

(d. lgs 3/3/1993, n. 123)

Quali atti può compiere il personale incaricato dalla vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni?

Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.
Ove siano constatate irregolarità nell’uso delle autorizzazioni, fatta salva l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, gli organi preposti alla vigilanza ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell’autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.
Trascorso invano il termine fissato per l’eliminazione delle cause di irregolarità, l’autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 14, commi 2,3 e 4)

Viene data pubblicizzazione al decreto di revoca?

Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, il provvedimento medesimo viene trasmesso dal Ministero della salute all’Unione europea.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 14, commi 5,6)

Quali sanzioni sono previste dalla normativa vigente in materia di acque minerali naturali?

Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 20.658 € a 51.646 €, chiunque confezioni o metta in vendita un’acqua minerale naturale senza l’autorizzazione ovvero importi un’acqua minerale naturale in violazione delle norme previste dall’art. 13 in materia di importazione da un Paese terzo;
b) da 15.494 € a 46.481 €, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all’art. 5, sottoponga l’acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle consentite dall’art. 7, ovvero produca, ponga in vendita o importi acque in violazione di quanto previsto dall’art. 16 in materia di acque potabili condizionate;
c) da 15.494 € a 46.481 €, chiunque metta in vendita un’acqua minerale naturale con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;
d) da 2.582 € a 15.494 €, chiunque non ottemperi alle altre norme
contenute nel presente decreto.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 18)


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