Etichettatura acque minerali naturali: Pubblicità


E'consentito vantare la superiorità dell'acqua minerale rispetto ad altre acque minerali?

Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell’acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 5)


Quali altre indicazioni è vietato pubblicizzare?

I
n termini generali, nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l’acqua minerale naturale non possegga.
Restano, comunque, vietate, le indicazioni che attribuiscono ad un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 17, commi 1 e 3)
 

E'consentito pubblicizzare acque minerali con designazioni commerciali diverse dal nome della sorgente?

Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 17, comma 4)
 

Quale autorità è competente in materia di pubblicità delle acque minerali?

La pubblicità delle acque minerali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della sanità limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni e alle eventuali controindicazioni.

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 17, comma 2)
 

Qual'è l'organo competente a giudicare in materia di pubblicità comparativa?

Il soggetto competente a giudicare sulla liceità della pubblicità comparativa è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui spetta pronunciarsi sui ricorsi diretti ad ottenere che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero che ne sia impedita la continuazione e che ne siano rimossi gli effetti

(d. lgs 25/1/1992, n. 74, art.7, modificato dall’art.5 del d.lgs 25/2/2000, n.67)


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