MINISTERO DELLA SALUTE |
|
DECRETO 28 dicembre 2004 |
|
Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' dei decreti di riconoscimento di alcune acque minerali. (GU n. 305 del 30-12-2004) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in
particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca
nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri
antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche'
la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e
manganese;
Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali
gia' riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la
revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio
produrre al Ministero della salute, entro il termine inderogabile del
31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione
dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;
Considerato che ai sensi del piu' volte citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, la valutazione di conformita' della certificazione
analitica prodotta e' effettuata sentito il Consiglio superiore di
sanita';
Visto che il Consiglio Superiore di Sanita', nella seduta del
14 dicembre 2004, ha espresso parere non favorevole in merito alle
analisi chimiche relative alle sotto elencate acque minerali naturali
per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna:
1. Diamante: il valore del parametro arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente.
2. Fonte Garbarino: il valore del parametro arsenico e' superiore
al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata
effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il
trattamento.
3. Fontealta: il valore del parametro arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura Ğinferiore ağ,
riportata nei referti analitici per il parametro antimonio deve
essere riferita al limite di rivelabilita' del metodo utilizzato,
calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto
ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile.
4. Giulia: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite
previsto dalla normativa vigente.
5. La Francesca: il valore del parametro arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente.
6. Nevissima: il valore del parametro arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente.
7. San Lorenzo: il valore del parametro manganese e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura Ğinferiore ağ,
riportata nei referti analitici per i parametri antimonio e arsenico
deve essere riferita al limite di rivelabilita' del metodo
utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del
decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo
ammissibile.
8. San Paolo: il valore del parametro manganese e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stato
effettuato il trattamento per l'abbattimento degli elementi
instabili. Mancano le analisi successive al trattamento. Manca
l'analisi della miscela.
9. San Pietro: il valore del parametro manganese e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stato
effettuato il trattamento per l'abbattimento degli elementi
instabili. Mancano le analisi successive al trattamento.
10. Sanfaustino: il valore del parametro manganese e superiore al
limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata
effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento
di demanganizzazione.
11. Virginia il valore del parametro arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura Ğinferiore ağ,
riportata nei referti analitici per il parametro antimonio deve
essere riferita al limite di rivelabilita' del metodo utilizzato,
calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto
ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile;
Considerato che, alla luce delle sopra riportate motivazioni, non
puo' ritenersi garantita la tutela della salute dei consumatori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1) Ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, in considerazione della valutazione non favorevole
effettuata dal Consiglio superiore di sanita' in merito alla
certificazione analitica prodotta, a far data dal 1° gennaio 2005, e'
sospesa la validita' dei decreti di riconoscimento delle seguenti
acque minerali naturali per le motivazioni di cui alle premesse del
presente decreto, indicate a fianco di ciascuna:
1. Diamante di Codrongianos (Sassari);
2. Fonte Garbarino di Lurisia di Roccaforte Mondovi' (Cuneo);
3. Fontealta di Roncegno (Trento);
4. Giulia di Anguillara (Roma);
5. La Francesca di Rionero in Vulture (Potenza);
6. Nevissima di Vinadio (Cuneo);
7. San Lorenzo di Bognanco (Novara);
8. San Paolo di Roma;
9. San Pietro di Roma;
10. Sanfaustino di Massa Martana (Perugia);
11. Virginia di Prata Camportaccio (Sondrio).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di competenza.
Roma, 28 dicembre 2004
Il direttore generale: Greco
Fonte:
http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in
forma gratuita. |
ban |