MINISTERO DELLA SALUTE
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DECRETO 28 ottobre 2004 |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Val Cimoliana», in Cimolais,
al fine dell'imbottigliamento e della vendita.
(GU n. 275 del 23-11-2004) |
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IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista la domanda in data 18 novembre 2003 con la quale la societa'
Sorgente Valcimoliana S.r.l. con sede in Cimolais (Pordenone), via
Vittorio Emanuele II, n. 37, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua
minerale naturale denominata «Val Cimoliana» che sgorga dalla
sorgente «Valcimoliana 2» nell'ambito del permesso di ricerca sito
nel comune di Cimolais (Pordenone), al fine dell'imbottigliamento e
della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore
documentazione pervenuta con nota del 24 giugno 2004;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto interministeriale Salute-Attivita' produttive
11 settembre 2003;
Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 17 febbraio 2004 e del 14 settembre 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata «Val Cimoliana» che sgorga dalla sorgente «Valcimoliana 2»
nell'ambito del permesso di ricerca sito nel comune di Cimolais
(Pordenone).
2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle
etichette e' la seguente: «Puo' avere effetti diuretici».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunita'
europee.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 105/1992.
Roma, 28 ottobre 2004
Il direttore generale: Greco
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