MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2004

Riconoscimento dell'acqua minerale «Eva», in Paesana, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (GU n. 275 del 23-11-2004)

 
 
IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Vista  la  domanda pervenuta in data 15 maggio 2003 con la quale il
sindaco  del  comune  di Paesana (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento
dell'acqua  minerale  naturale  denominata  «Eva»  che  sgorga  dalla
sorgente Fontanone nell'ambito del permesso di ricerca «Alta Valle Po
II» sito nel comune di Paesana (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento
e della vendita;
  Esaminata  la  documentazione  allegata  alla domanda e l'ulteriore
documentazione   pervenuta  con  note  del  28 novembre  2003  e  del
28 giugno 2004;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  decreto  interministeriale  Salute-Attivita'  produttive
11 settembre 2003;
  Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi  nelle  sedute del 18 settembre 2003, del 17 febbraio 2004 e
del 14 settembre 2004;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
1  del  decreto  legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata  «Eva» che sgorga dalla sorgente Fontanone nell'ambito del
permesso  di  ricerca  «Alta  Valle Po II» sito nel comune di Paesana
(Cuneo).
  2.  Le  indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo  25 gennaio  1992, n. 105, possono essere riportate sulle
etichette  sono  le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici; indicata
per la preparazione degli alimenti dei neonati».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  comunicato  alla Commissione delle comunita'
europee.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio  per  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 105/1992.
    Roma, 28 ottobre 2004
                                         Il direttore generale: Greco

 

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo č quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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