REGIONE TOSCANA |
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COMUNICATO |
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Provvedimenti
concernenti le acque minerali (GU
n. 262 del 8-11-2004) |
Con decreto dirigenziale n. 5864 del 15 ottobre 2004 alla
societa' «Sanpellegrino S.p.a.», avente: sede legale in Milano, via
Castelvetro n. 17/23, stabilimento di produzione in localita' Panna,
nel comune di Scarperia (Firenze), codice fiscale e partita I.V.A. n.
00753740158, e' stato rettificato il decreto dirigenziale n. 1157 del
10 marzo 2004, sostituendo il punto 1) del decreto con il seguente:
di sostituire, per i motivi citati in narrativa, il punto 1) del
decreto dirigenziale n. 1157 del 10 marzo 2004, con il seguente:
1) alla societa' «Sanpellegrino S.p.a.», e' concessa
l'autorizzazione all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale
naturale denominata «Panna», per l'imbottigliamento e la vendita nei
tipi «piatta» e addizionata di anidride carbonica, nei contenitori di
materiale e capacita' gia' autorizzati, nelle seguenti proporzioni:
sorgente «Cannucceto» - 8,68%;
sorgente «Montolino» - 3,87%;
sorgente «Prataprugnoli» - 11,61%;
pozzo 1 o «Paldibecco» - 15,24%;
pozzo 12 - 11,72%;
pozzo 14 - 5,74%;
pozzo «Ciliegiolo» - 5,63%;
pozzo «Prato al Conte» - 9,38%;
pozzo «Campo alla lama» - 9,38%;
pozzo «Fonte Praterino» - 11,72%;
pozzo «Fonte al Salice» - 7,03%.
La composizione chimica e chimico-fisica della miscela da
riportare in etichetta deve essere conforme a quella risultante dalle
analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. tutela della
risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze, di
cui al rapporto di prova n. 2003-6541 del 29 dicembre 2003.
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