Etichettatura acque minerali naturali: Scadenze adempimenti


SCADENZA DEI TERMINI

ADEMPIMENTIRIFERIMENTI

1° luglio 2004

Indicazione in etichetta del contenuto di fluoro

D.M. 11/09/2003, artt. 1 e 3

1° luglio 2004 (*)

Indicazione in etichetta del trattamento con aria arricchita di ozono.

D.M. 11/09/2003, artt. 2 e 3

31 ottobre 2004

Invio al Ministero della salute dei certificati di analisi chimica dei parametri antimonio, arsenico e manganese.

D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 17 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

1° gennaio 2005Decorrenza sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell’acqua minerale naturale, in caso di mancata ricezione, entro i termini previsti, della citata certificazione (fatta sempre salva la valutazione di merito).

D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 17 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

15 gennaio 2004
(entrata in vigore del D.M. 29/11/2003)

Le acque minerali naturali devono essere conformi ai nuovi limiti di comunicazione massima ammissibile per arsenico e manganese.

D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 18 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

31 dicembre 2004 (al più tardi)

Termine massimo di applicazione dei nuovi limiti di concentrazione di arsenico e manganese, in caso di messa in atto di trattamenti con aria arricchita di ozono.

D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 18 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

31 dicembre 2004 (al più tardi)

Le acque minerali naturali devono essere conformi ai nuovi limiti di comunicazione massima ammissibile per l’antimonio

D.M. 12/11/1992, n. 542, art.18 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

31 dicembre 2006 (al più tardi)

Le acque minerali naturali devono essere conformi ai limiti di concentrazione massima stabiliti dalla nuova normativa anche per i parametri fluoro e nichel.

D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 18 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

31 ottobre 2006

Invio al Ministero della Salute dei certificati di analisi chimica dei parametri nichel e fluoro.

D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 17 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

1° gennaio 2007

Decorrenza sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell’acqua minerale naturale, in caso di mancata ricezione, entro i termini previsti, della citata certificazione (fatta sempre salva la valutazione di merito)

D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 17 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

(*) E’ consentito commercializzare, fino ad esaurimento scorte, le acque minerali naturali (e di sorgente) prodotte, confezionate ed etichettate entro il 1° luglio 2004


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