Etichettatura acque minerali naturali: Etichette


Quali sono le indicazioni obbligatorie in etichetta?

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 1)

(d.m. 11/9/2003, artt. 1 e 2)

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) la denominazione legale "acqua minerale naturale" integrata, se del caso, con le seguenti informazioni:

1) "totalmente degassata", se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

2) "parzialmente degassata", se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;

3) "rinforzata col gas della sorgente", se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

4) "aggiunta di anidride carbonica", se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

5) "naturalmente gassata" o "effervescente naturale", se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell’acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l’imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

b) il nome commerciale dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;

NOTA:
talora è indicata l’altezza della fonte: non è un’indicazione obbligatoria, anche se sarebbe interessante conoscere questo parametro perché, in linea di massima, si presuppone che più la (fonte è alta e minori sono i rischi di inquinamento).

c) l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; per il fluoro, allorquando la sua concentrazione superi il valore di 1,5 mg/l, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2003/40, è obbligatorio effettuare la seguente indicazione in etichetta : "contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti". Tale indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione di vendita dell’acqua minerale naturale in caratteri nettamente visibili.

NOTA:
la composizione analitica è, in sostanza, la composizione dettagliata del residuo fisso – vedasi in proposito il paragrafo "TERMINOLOGIA"


d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

e) il contenuto nominale;

f) i titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione alla utilizzazione;

g) il termine minimo di conservazione;

h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo nel caso in cui il termine minimo di conservazione figuri almeno con l’indicazione del giorno e del mese

i) informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti. In caso di trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono, ai sensi del d.m. 11/09/2003 di attuazione della Direttiva 2003/40, l’etichetta deve riportare, in prossimità dell’indicazione della composizione analitica, la seguente dicitura : " acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all’aria arricchita di ozono"

Quali sono le indicazioni facoltative in etichetta?

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 2)

In etichetta possono essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

a) "oligominerale" o "leggermente mineralizzata", se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l;

b) " minimamente mineralizzata", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l;

c) "ricca di sali minerali", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;

NOTA:
Residuo fisso : in merito al significato di detto termine si rinvia a quanto riportato nel paragrafo "TERMINOLOGIA "

d) "contenente bicarbonato" se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l;

e) "solfata" se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;

f) "clorulata", se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;

g) "calcica", se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

h) "magnesiaca", se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

i) "fluorata" o "contenente fluoro", se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;

l) "ferruginosa" o "contenente ferro", se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;

m) "acidula", se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;

n) "sodica", se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

o) "indicata per le diete povere di sodio", se il tenore di sodio è inferiore a 20 20 mg/l;

p) "microbiologicamente pura"
 

Possono essere indicate proprietà terapeutiche sulle etichette?

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 4)

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell’acqua minerale:

a) può avere " effetti diuretici";

b) "può avere effetti lassativi";

c) "indicata per l’alimentazione dei neonati";

d) "indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati";

e) "stimola la digestione" o menzioni analoghe;

f) "può favorire le funzioni epatobiliari" o menzioni analoghe;

g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute, semprechè dette menzioni non attribuiscano all’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;

h) le eventuali indicazioni per l’uso;

i) le eventuali controindicazioni.
 

Come deve essere presentata un'acqua potabile "trattata" e somministrata sfusa presso esercizi pubblici?

(d. lgs 23/6/2003, n. 181, art. 13, comma 5)

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare sul contenitore, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.
Ciò significa, ad esempio, che i ristoranti possono somministrare ai clienti acqua di rubinetto trattata (con filtri e scaraffata), ma sulla caraffa dovranno essere riportate le indicazioni suddette.


Sulle etichette possono essere riportate altre menzioni commerciali diverse da quelle obbligatorie?

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 3)

Sì, ma a condizione che:

a) il nome commerciale dell’acqua minerale naturale sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l’indicazione della menzione in causa;

b) se detta menzione commerciale è diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell’acqua minerale naturale, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l’indicazione della dicitura commerciale in parola;

c) la dicitura commerciale aggiuntiva non contenga nomi di località diverse da quella dove l’acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.


Con quale periodicità vengono aggiornate le analisi riguardanti la composizione analitica con i componenti caratteristici dell'acqua minerale?

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 6)

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione all’utilizzazione di una sorgente di acqua minerale di procedere all’aggiornamento delle analisi previste per l’indicazione della composizione analitica con i componenti caratteristici almeno ogni cinque anni dandone preventiva comunicazione ai competenti organi regionali.

Quali autorità sono competenti inmateria di etichettatura?

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 7)

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle attività produttive, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni in materia di etichettatura alle direttive emanate dalla Unione europea.

Quali sono i limiti massimi ammissibili dei parametri relativi alle acque minerali naturali?

(d. m. 12/11/1992, n. 542, art. 6 come modificato dal d. m. 29/12/2003, art. 2)

I valori massimi ammissibili dei parametri relativi alle acque minerali naturali sono stati aggiornati con il d.m. 29/12/2003 che recepisce le disposizioni della direttiva 2003/40.
Si riporta qui di seguito la tabella contenente i suddetti valori massimi ammissibili in ordine alfabetico.

Parametro Limite massimo ammissibile

Antimonio 0,0050 mg/L

Arsenico 0,010 m/L calcolato come As totale

Bario 1,0 mg/L

Boro 5,0 mg/L

Cadmio 0,003 mg/L

Cianuro 0,010 mg/L

Cromo 0,050 mg/L

Fluoruri 5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all’infanzia)

Manganese 0,50 mg/L

Mercurio 0,0010 mg/L

Nichel 0,020 mg/L

Nitrati 45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all’infanzia)

Nitriti 0,02 mg/L

Piombo 0,010 mg/L

Rame 1,0 mg/L

Selenio 0,010 mg/L


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