MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 marzo 2011 Riconoscimento dell'acqua minerale «Primaluna» in comune di Primaluna per l'imbottigliamento e la vendita. (11A03654) (GU n. 72 del 29-3-2011 ) |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
prevenzione e comunicazione
Vista la domanda in data 26 luglio 2010, con la quale la societa'
Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini 9, ha chiesto il
riconoscimento dell'acqua minerale «Primaluna» che sgorga
dall'omonima sorgente individuata nella documentazione come pozzo
«Stabilimento 1», ubicata nell'ambito della concessione mineraria
denominata «Introbio» nel territorio del comune di Primaluna (Lecco),
al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti il decreto interministeriale Salute - Attivita' Produttive 11
settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della
Commissione;
Visto il parere favorevole espresso dalla III Sezione del Consiglio
Superiore di Sanita' nella seduta del 15 febbraio 2011;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata «Primaluna» che sgorga dall'omonima sorgente individuata
nella documentazione come pozzo «Stabilimento 1», ubicata nell'ambito
della concessione mineraria denominata «Introbio» nel territorio del
comune di Primaluna (Lecco).
Art. 2
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle
etichette dell'acqua minerale «Primaluna», condizionata senza
l'aggiunta di anidride carbonica, sono le seguenti: «L'allattamento
al seno e' da preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa
acqua minerale puo' essere utilizzata per la preparazione degli
alimenti dei lattanti».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa'
richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi
provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo
n. 105/92.
Roma, 3 marzo 2011
Il capo del Dipartimento: Oleari
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