MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 aprile 2010

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Fonte Allegra», in comune di Salo'. (10A05582) (GU n. 110 del 13-5-2010 )

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Viste le note in data 28 novembre 2006 e 19 marzo 2010 con le quali
la societa' Tavina S.p.A.  con  sede  in  Salo'  (Brescia),  via  San
Francesco  d'Assisi  n.  6,  ha  chiesto  di  poter  riportare  sulle
etichette dell'acqua minerale naturale  denominata  «Fonte  Allegra»,
che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti  di  Salo'»
sita nel comune di Salo' (Brescia), oltre alla dicitura  «puo'  avere
effetti diuretici» gia' autorizzata, anche le indicazioni concernenti
l'alimentazione dei neonati; 
  Esaminata la documentazione prodotta dalla societa'; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,  come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; 
  Visti il decreto interministeriale salute - attivita' produttive 11
settembre  2003  e  il  decreto  ministeriale   29   dicembre   2003,
concernenti  l'attuazione  della  direttiva   n.   2003/40/CE   della
Commissione delle comunita' europee; 
  Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1999, n. 3189, con il  quale
e' stata riconosciuta, con la  denominazione  Fonte  Virgin,  l'acqua
minerale naturale Fonte Allegra; 
  Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanita',  nella
seduta   dell'8   aprile   2010,   sulla   base    della    relazione
clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che  l'allattamento
al seno e' da preferire e che quanto  di  seguito  formulato  sia  da
prendersi in considerazione nei casi ove cio' non sia possibile»,  ha
espresso parere favorevole  in  merito  alla  dicitura  «puo'  essere
utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4,  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere  riportate  sulle
etichette dell'acqua minerale naturale, condizionata senza l'aggiunta
di  anidride  carbonica,  denominata  «Fonte  Allegra»,  che   sgorga
nell'ambito della concessione mineraria «Fonti  di  Salo'»  sita  nel
comune di Salo' (Brescia), sono  le  seguenti:  «Puo'  avere  effetti
diuretici»; «L'allattamento al seno e' da  preferire,  nei  casi  ove
cio' non sia possibile, questa acqua minerale puo' essere  utilizzata
per la preparazione degli alimenti dei lattanti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta  richiedente  ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio. 
    Roma, 26 aprile 2010 
 

                                        Il direttore generale: Oleari

 

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo č quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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