REGIONE LIGURIA | |
COMUNICATO | |
Rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte delle anime», nel territorio del comune di Calizzano. (Deliberazione n. 23 del 18 gennaio 2008). (GU n. 42 del 19-2-2008) |
(Omissis);
Delibera:
1) Di disporre, ai sensi dell'art. 32, della legge regionale n.
33/1977, citata, in considerazione del programma di coltivazione del
giacimento minerario, il rinnovo della concessione per lo
sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata «Fonte delle
Anime», nel comune di Calizzano (Savona) - gia' assentita con decreto
ministeriale del 2 agosto 1967 e rinnovata con decreto della giunta
regionale n. 4099 dell'11 ottobre 1978, a favore della societa'
«Acqua Minerale di Calizzano S.p.a.», in persona del legale
rappresentante pro-tempore, corrente in Calizzano (Savona), via
Madonna delle Grazie, codice fiscale n. 00112190095, indicata nelle
premesse.
2) Di disporre, altresi', che tale rinnovo e' previsto per la
durata di anni trenta, a decorrere dal 4 febbraio 2008, data di
scadenza della concessione, per un'area di concessione pari ad ettari
147,12, secondo le planimetrie agli atti dell'ufficio, con annesso
stabilimento di imbottigliamento nel comune di Ca!izzano (Savona),
fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale n.
33/1977, citata.
3) Di stabilire che la societa' Acqua Minerale di Calizzano e'
tenuta:
a) a corrispondere alla regione Liguria la tassa di concessione
regionale di Euro 1.666,09, nonche' - a norma dell'art. 23 della
legge regionale n. 33/1977, citata - il canone annuo anticipato di
Euro 756,28, pari al diritto proporzionale annuo di Euro 5,11, per
ettaro o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n.
175 del 25 gennaio 2005;
b) ad eseguire il programma generale di coltivazione, trasmesso
ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, citata,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
c) ad inviare alla Regione, entro l'ultimo trimestre di ogni
anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il
consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
d) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente
della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;
e) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati
alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle
analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche'
- almeno una volta all'anno - all'effettuazione delle analisi
batteriologiche;
f) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e
le informazioni che venissero richieste, nonche' a fornire, ai
dipendenti regionali incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i
luoghi dei lavori;
g) ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ad
attenersi alle prescrizioni impartite dalla Regione, nel corso
dell'esercizio della concessione, per il regolare sfruttamento del
giacimento di acqua minerale;
h) ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia
mineraria;
i) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
17 della legge regionale n. 33/1977 citata, ai proprietari ed ai
possessori dei fondi interessati dall'area della concessione
mineraria, entro trenta giorni dalla data di consegna del
provvedimento stesso;
l) a far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di
consegna della presente deliberazione, copia autenticata della nota
certificante l'eseguita trascrizione del predetto atto alla
competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformita' con
la previsione dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977,
citata.
4) Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato
ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente
provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla
comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblicaper motivi di legittimita'.
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