REGIONE LIGURIA | |
COMUNICATO | |
Rinnovo in sanatoria della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali «Tre Cannoni», in Ne' e trasferimento della titolarita' a favore della Societa' Minerali Investimenti S.r.l. (GU n. 28 del 2-2-2008) |
LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis).
Delibera:
Per motivi indicati in premessa di:
1. Di disporre, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n.
33/1977, il rinnovo in sanatoria della concessione mineraria,
denominata «Tre Cannoni», nel territorio del comune di Ne' (Genova),
relativamente ad un'area pari a ettari 58, are 12, centiare 62, a
favore della Sorgenti S. Paolo S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., corrente in Roma, via Costantino Morin, n. 45,
per una durata di anni venti, gia' assentita con deliberazione della
Giunta regionale n. 3244 del 25 giugno 1987.
2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 25, della l.r. n. 33/1977,
il trasferimento a favore della «Societa' Minerali Investimenti
S.r.l.», in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente
in Roma, via Australia, 23, Codice fiscale 09352471008, in
considerazione del programma di coltivazione e degli investimenti
economico-finanziari che intende sostenere, della concessione per lo
sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata «Tre
Cannoni» in comune di Ne (Genova), per un'area di concessione pari ad
ettari 58, are 12, centiare 62, secondo le planimetrie agli atti
dell'ufficio, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel Comune
di Ne' (Genova), fermo restando quanto previsto all'art. 38 della
l.r. n. 33/1977.
3. Di stabilire ch la «Societa' Minerali Investimenti S.r.l.» e'
tenuta:
a) corrispondere alla regione Liguria a noma dell'articolo 23
della legge regionale n. 33/1977, citata il canone annuo anticipato
di euto 301,49 (tecnotiuno/49), pari al diritto proporzionale annuo
di euro 5,11 (cinque/11) per ettaro o frazione di esso, come previsto
dal decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonche' il
diritto fisso di euto 833,56 (ottocentotrentare/56) quale tassa
regionale inerente il trasferimento per atto tra vivi della
concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e
termali;
b) ad eseguere il programma generale di coltivazione, trasmesso
ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente
della regione, la misura della portata delle singole sorgenti;
d) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati
alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle
analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche'
- almeno una volta all'anno all'effettuazione delle analisi
batteriologiche;
e) a comunicare periodicamente alla regione i dati statistici e
le informazioni che venissero richieste, nonche' a fornire, ai
dipendenti regionali incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i
luoghi dei lavori;
f) ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ad
attenersi alle prescrizioni impartite dalla regione, nel corso
dell'esercizio della concessione, per il regolare sfruttamento del
giacimento di acqua minerale;
g) ad osservare le vigenti norme in materia mineraria;
h) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
17 della legge regionale n. 33/1977, citata, ai proprietari ed ai
possessori dei fondi interessati dall'area della concessione
mineraria, entro trenta giorni dalla data di consegna del
provvedimento stesso;
i) a far pervenire alla regione, entro tre mesi dalla data di
consegna del presente provvedimento, copia autenticata della nota
certificante l'eseguita trascrizione del predetto atto alla
competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformita' con
la previsione dell'art. 21, comma I, della legge regionale n 33/1977
citata;
l) a comunicare, nel termine di sei mesi dal rilascio della
concessione, alla Azienda Sanitaria Locale n. 4 - Chiavarese, i
risultati dell'indagine relativa al piano di tutela delle risorse
idriche, riguardante le condotte di captazione delle sorgenti
denominate S. Rita 2' e S. Rita 3', presentando, successivamente,
alla stessa A.S.L., un piano di bonifica e protezione delle precitate
sorgenti ed a provvedere - altresi' - entro il 31 dicembre 2008, alla
bonifica dei dreni' risultati contaminati, con piena operativita' di
tutte le sorgenti relative alla concessione mineraria denominata «Tre
Cannoni».
4. Di stabilire, altresi', che l'efficacia del presente
provvedimento sia subordinata alla produzione, alla regione Liguria,
Servizio Attivita' Estrattive, via D'Annunzio 113, Genova,
dell'accordo stipulato tra le parti sulle condizioni e patti relativi
al trasferimenio della concessione.
5. Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso, nel
Bollettino ufficiale dela regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero,
nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi dilegittimita'.
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