REGIONE LIGURIA

COMUNICATO

Rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani - Fonte del Lupo» nel territorio dei comuni di Altare, Mallare e Quiliano. Richiedente: Terme Vallechiara S.p.a. (Deliberazione 17 novembre 2006). (GU n. 27 del 1-2-2008)

 

LA GIUNTA REGIONALE
 
                               Omissis
 
                              Delibera:
    1)  Alla  Societa'  Terme  Vallechiara S.p.A., con sede in Altare
(Savona)   -   Regione   Lipiani,   indicata   nelle   premesse,   in
considerazione  del  programma  di  coltivazione e degli investimenti
economico-finanziari   che   intende   sostenere,   e'  rinnovata  la
concessione   mineraria   per  lo  sfruttamento  di  acque  minerali,
denominata  «Lipiani  Fonte  del  Lupo», nel territorio dei comuni di
Altare,  Malline  e Quiliano (Savona), per la durata di anni trenta a
decorrere   dal   21 maggio   2006,   con   annesso  stabilimento  di
imbottigliamento nel comune di Altare (Savona).
    2)  La  superficie  della  concessione, pari a ettari 198, are 1,
centiare  75,  entro  la quale la Societa' titolare potra' eseguire i
lavori   di   sfruttamento   minerario,   e'   la   stessa   indicata
nell'originario  decreto  del  Prefetto della provincia di Savona del
22 maggio  1956,  n.  2210,  ed  e'  rappresentata  da una linea nera
continua sulla planimetria a curve di livello scala 1:5.000, allegata
alla presente deliberazione.
    3) La Societa' Terme Vallechiara S.p.a. e' tenuta:
      a) a corrispondere alla Regione Liguria la tassa di concessione
regionale di euro 1.666,09 (milleseicentosessantasei/09), nonche' - a
norma  dell'art.  23  della  legge  regionale n. 33/1977, citata - il
canone  annuo  anticipato  di euro 1.016,89 (millesedici/89), pari al
diritto  proporzionale  annuo  di  euro 5,11 (cinque/11) per ettaro o
frazione  di  esso, come previsto dal decreto dirigenziale n. 175 del
25 gennaio 2005;
      b) ad eseguire il programma generale di coltivazione, trasmesso
ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, citata;
      c) ad  inviare  alla  Regione, entro l'ultimo trimestre di ogni
anno,  il  programma  dei lavori previsto per l'anno successivo ed il
consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
      d) ad  eseguire,  ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente
della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;
      e) a  procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati
alla  presenza  di  un  dipendente  regionale,  all'esecuzione  delle
analisi  fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche'
-  almeno  una  volta  all'anno  -  all'effettuazione  delle  analisi
batteriologiche;
      f) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e
le  informazioni  che  venissero  richieste,  nonche'  a  fornire, ai
dipendenti  regionali  incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i
luoghi dei lavori;
      g) ad  osservare  le norme di carattere igienico-sanitario e ad
attenersi  alle  prescrizioni  impartite  dalla  Regione,  nel  corso
dell'esercizio  della  concessione,  per il regolare sfruttamento del
giacimento di acqua minerale;
      h) ad  osservare  scrupolosamente  le  vigenti norme in materia
mineraria;
      i) a  notificare  il presente provvedimento, ai sensi dell'art.
17  della  legge  regionale  n. 33/1977, citata, ai proprietari ed ai
possessori   dei   fondi   interessati  dall'area  della  concessione
mineraria,   entro   trenta   giorni   dalla  data  di  consegna  del
provvedimento stesso;
      l)  a  far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di
consegna  della  presente deliberazione, copia autenticata della nota
certificante   l'eseguita   trascrizione   del   predetto  atto  alla
coinpetente  conservatoria  dei  registri immobiliari, in conformita'
con  la  previsione  dell'art.  21,  comma 1 della legge regionale n.
33/1977, citata,
    4)  Il  rinnovo  della  concessione  non pregiudica gli eventuali
diritti dei terzi.
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato,  per  esteso, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    Avverso   il  presente  provvedimento  potra'  essere  presentato
ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale della Liguria entro
sessanta   giorni   dalla   data   di   comunicazione   del  presente
provvedimento   ovvero,   nel  termine  di  centoventi  giorni  dalla
comunicazione,  ricorso  straordinario al Presidente della Repubblica
per motivi di legittimita'.
 


Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo č quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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