MINISTERO DELLA SALUTE | |
DECRETO 18 Giugno 2007 | |
Riconoscimento dell'acqua minerale "Fara San Martino", in comune di Fara San Martino, per l'imbottigliamento e la vendita e per la bibita in situ. (GU n. 157 del 9-7-2007 ) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista la domanda in data 18 ottobre 2006, integrata successivamente
con note del 14 novembre 2006 e del 5 dicembre 2006 e con nota del
22 febbraio 2007, con la quale la societa' Acquadea S.r.l. con sede
in Lanciano (Chieti), via Colale' n. 7, ha chiesto il riconoscimento
dell'acqua minerale naturale "Fara San Martino" (originariamente
denominata "Dea") che sgorga in localita' Sorgenti Verde nell'ambito
del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di Fara San
Martino (Chieti) per l'imbottigliamento e per uso termale;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore
documentazione pervenuta con nota del 18 aprile 2007;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore
termale;
Visti il decreto interministeriale Salute - Attivita' produttive
11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della
Commissione;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 24 marzo 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata "Fara San Martino" che sgorga in localita' Sorgenti Verde
nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di
Fara San Martino (Chieti).
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle
etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici; puo'
favorire l'eliminazione urinaria di acido urico".
Art. 3.
L'acqua minerale "Fara San Martino" puo' essere utilizzata per la
bibita in situ nei casi in cui sia richiesto un effetto favorente la
diuresi e l'eliminazione urinaria di acido urico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa'
richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi
provvedimenti autorizzativi.
Roma, 18 giugno 2007
Il direttore generale: Fratello
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