MINISTERO DELLA SALUTE | |
DECRETO 22 marzo 2007 | |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Lagorai», in comune di Roncegno, ai fini dell'imbottigliamento e la vendita e per la bibita in situ. (GU n. 81 del 6-4-2007) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista la domanda in data 24 ottobre 2005 con la quale la soci
Cinquevalli s.r.l., con sede in Trento, via Brennero n. 322, ha
chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lagorai» che
sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria
denominata «Le Pozze» sita nel comune di Roncegno (Trento) per
l'imbottigliamento e per uso termale;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore
documentazione pervenuta con nota del 31 maggio 2006;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore
termale;
Visti il decreto interministeriale salute-attivita' produttive
11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della
Commissione;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 1° marzo 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata «Lagorai» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito
della concessione mineraria «Le Pozze» sita nel comune di Roncegno
(Trento).
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, ri. 105, possono essere riportate sulle
etichette sono le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici; puo'
favorire l'eliminazione urinaria di acido urico».
Art. 3.
L'acqua minerale «Lagorai» puo' essere utilizzata per la bibita in
situ nei casi in cui sia richiesto un effetto favorente la diuresi e
l'eliminazione urinaria di acido urico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa'
richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi
provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo
n. 105/1992 ed all'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Roma, 22 marzo 2007
Il direttore generale: Fratello
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