MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 marzo 2007 |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente dei Monti Azzurri», di Arquata del Tronto, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (GU n. 62 del 15-3-2007) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista la domanda in data 13 aprile 2006, con la quale la societa'
Cicli Integrati Primari S.p.a. con sede in Ascoli Piceno, viale della
Repubblica, 24, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale
naturale denominata «Sorgente dei Monti Azzurri» che sgorga
nell'ambito dell'omonima concessione mineraria ubicata nel territorio
del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), al fine
dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti il decreto interministeriale salute - attivita' produttive
11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003,
concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della
commissione;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 17 febbraio 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata «Sorgente dei Monti Azzurri» che sgorga nell'ambito
dell'omonima concessione mineraria ubicata nel territorio del comune
di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa'
richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di
cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 5 marzo 2007Il direttore generale: Fratello
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