MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 febbraio 2007 |
Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Ciro» di Ercolano. (GU n. 53 del 5-3-2007) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto interministeriale salute - Attivita' produttive
11 settembre 2003;
Visto che l'art. 18, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, prevede, che, al piu' tardi entro il 31 dicembre
2006, le acque minerali naturali devono, alla sorgente o - se
consentito - dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i
parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima
ammissibile stabilita dall'art. 6 di detto decreto ministeriale;
Considerato che la societa' Acqua Minerale S. Ciro S.r.l., titolare
del riconoscimento dell'acqua minerale «San Ciro» di Ercolano
(Napoli) ha prodotto, oltre alle certificazioni analitiche, anche un
sistema di abbattimento del fluoro, in quanto la concentrazione di
tale parametro supera il limite previsto dal decreto;
Visto che in merito alla suddetta documentazione la III Sezione del
Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 6 dicembre 2006 ha
espresso parere sospensivo «in attesa che la Societa' titolare
integri la documentazione in linea con i seguenti criteri: 1)
descrizione del tipo di trattamento proposto; 2) schema
dell'impianto; 3) gestione dell'impianto (attivazione, rigenerazione,
sostituzione della massa adsorbente); 4) caratteristiche di purezza
dei materiali adsorbenti e di tutti i reagenti utilizzati secondo
quanto riportato nelle Norme europee CEN UNI EN per sostanze chimiche
utilizzate per il trattamento di acque destinate al consumo umano; 5)
analisi chimico-fisiche e microbiologiche sull'acqua minerale prima e
dopo il trattamento»;
Vista la nota pervenuta in data 12 febbraio 2007, con la quale la
societa' Acqua Minerale S. Ciro S.r.l. ha chiesto la sospensione del
riconoscimento dell'acqua in quanto al momento non e' in grado di
produrre la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio
superiore di sanita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita'
del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Ciro» di
Ercolano (Napoli).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla societa' interessata ed
inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti
di competenza.
Roma, 19 febbraio 2007
Il direttore generale: Fratello
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