MINISTERO DELLA SALUTE | |
DECRETO 29 gennaio 2007 | |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Rondine», in comune di Paese, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (GU n. 35 del 12-2-2007) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista la domanda in data 20 novembre 2003 con la quale la Societa'
San Benedetto S.p.A. con sede in Scorze' (Venezia), viale Kennedy n.
65, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale
denominata «Fonte della Rondine» che sgorga dal pozzo 1 nell'ambito
del permesso di ricerca «Padernello» sito nel comune di Paese
(Treviso), al fine dell'imbottigliamento ed ha altresi' richiesto di
sottoporre l'acqua a trattamento per la separazione degli elementi
instabili;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore
documentazione trasmessa con note del 19 gennaio 2004, del 26 luglio
2004, del 25 gennaio 2005, del 25 maggio 2005, del 19 dicembre 2005;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto interministeriale salute - Attivita' produttive
11 settembre 2003;
Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanita'
espressi nelle sedute del 17 febbraio 2004, del 18 maggio 2004, del
14 settembre 2004, del 21 dicembre 2006 (acquisito al protocollo in
data 22 gennaio 2007);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata «Fonte della Rondine» che sgorga dal pozzo 1 nell'ambito
del permesso di ricerca «Padernello» sito nel comune di Paese
(Treviso).
2. L'acqua minerale di cui al comma 1 viene sottoposta a
trattamento con aria arricchita di ozono.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale salute -
Attivita' produttive 11 settembre 2003, sulle etichette, in
prossimita' della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e
successive modifiche, deve essere riportata la seguente dicitura:
«Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita
di ozono».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti
di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 29 gennaio 2007Il direttore generale: Fratello
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