MINISTERO DELLA SALUTE | |
DECRETO 27 giugno 2005 | |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqualaga», in Crognaleto, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (GU n. 164 del 16-7-2005) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione generale
Vista la domanda in data 1° agosto 2003 con la quale la societa'
Laga S.r.l. con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), zona
industriale, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale
naturale denominata «Acqualaga» che sgorga dalla sorgente Lagnetta
nell'ambito della concessione mineraria sita in localita' Cesacastina
del comune di Crognaleto (Teramo), al fine dell'imbottigliamento e
della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore
documentazione trasmessa con note del 5 novembre 2004 e del 5 maggio
2005;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' Produttive
11 settembre 2003;
Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 23 febbraio 2005 e del 15 giugno 2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1) E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come
modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, l'acqua denominata «Acqualaga» che sgorga dalla sorgente
Lagnetta nell'ambito della concessione mineraria sita in localita'
Cesacastina del comune di Crognaleto (Teramo).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti
di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 27 giugno 2005Il direttore generale: Greco
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