MINISTERO DELLA SALUTE | |
DECRETO 4 maggio 2005 | |
Sospensione del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Funtana Abbarghente», in Romana, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto 29 dicembre 2003. (GU n. 114 del 18-5-2005) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in
particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca
nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri
antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche'
la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e
manganese;
Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003 prevede, ai fini della verifica del permanere delle
caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, che i soggetti
titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero
della salute, tra l'altro, un'analisi chimica e chimico fisica ed
un'analisi microbiologica dell'acqua minerale;
Considerato che ai sensi del piu' volte citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, la valutazione di conformita' della certificazione
analitica prodotta e' effettuata sentito il Consiglio superiore di
sanita';
Visto che il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del
16 marzo 2005, ha espresso parere non favorevole in merito alla
certificazione analitica relativa all'acqua minerale naturale
«Funtana Abbarghente» di Romana (Sassari) in quanto ha rilevato che:
il valore del parametro arsenico e' superiore al limite;
il limite di rivelabilita' del metodo utilizzato per la
determinazione dei parametri antimonio e selenio non soddisfa quanto
richiesto dall'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale
29 dicembre 2003;
occorrono nuove analisi microbiologiche per la determinazione
della carica microbica;
Considerato che, alla luce del sopra riportato parere, l'acqua
minerale «Funtana Abbarghente» di Romana (Sassari) non risponde ai
requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542,
come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, in considerazione della valutazione non favorevole
effettuata dal Consiglio superiore di sanita' in merito alla
certificazione analitica prodotta, e' sospesa la validita' del
decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Funtana
Abbarghente» di Romana (Sassari).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di competenza.
Roma, 4 maggio 2005
Il direttore generale: Greco
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