REGIONE LIGURIA | |
DELIBERAZIONE 24 marzo 2005 | |
Proroga della concessione dell'acqua minerale denominata «S. Niccolo», in Bardineto, alla ditta Terme Vallechiara S.p.a., in Altare. (Deliberazione n. 476). (GU n. 104 del 6-5-2005) |
LA GIUNTA REGIONALE
Visto:
la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5919 del
6 novembre 1980, con la quale e' stata rilasciata la concessione per
lo sfruttamento di acqua minerale denominata «S. Niccolo» nel
territorio del comune di Bardineto (Savona), per la durata di anni 20
(venti), su una superficie di ettari 77, alla Societa' Alfa Sirio
S.p.a., con sede in Imperia, via A. Saffi, 1/4;
il decreto del dirigente dell'ufficio attivita' estrattive n.
1832 del 23 dicembre 1998, con il quale e' stato preso atto
dell'avvenuta fusione per incorporazione della Societa' Alfa Sino
S.p.a. nella Societa' Terme Vallechiara S.p.a., con sede in Altare
(Savona) - regione Lipiani (codice fiscale n. 00123140097);
la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 1123
dell'11 ottobre 2000, con la quale e' stata prorogata la suddetta
concessione, per durata di anni tre, al fine di consentire alla
societa' titolare di completare l'iter per il nuovo riconoscimento
ministeriale, ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992,
dell'acqua minerale in oggetto;
l'istanza 30 aprile 2003, con la quale la Societa' Terme
Vallechiara S.p.a. ha richiesto alla regione Liguria un'ulteriore
proroga della concessione anzidetta di almeno tre anni, non essendo
ancora completato l'iter per il riconoscimento ministeriale di cui
sopra;
Dato atto che e' stata espletata la procedura di cui all'art. 16,
sesto e settimo comma, della legge regionale n. 33/1977, ed in
particolare e' stata data comunicazione alla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Savona, alla Comunita'
montana Alta Val Bormida ed al comune di Bardineto, della
presentazione, da parte della Societa' Term Vallechiara S.p.A.,
dell'istanza di proroga in argomento, e la medesima istanza e' stata
pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'albo
pretorio del comune di Bardineto;
Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del
sesto comma dell'art. 16 citato;
Considerato che si e' reso necessario, da parte del servizio
attivita' estrattive, richiedere integrazioni documentali;
Atteso che con decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003) ed un
«errata-corrige» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2004), e' stato modificato il decreto ministeriale n.
542/1992 nella parte relativa ai parametri delle acque minerali
naturali, per cui la Societa' Vallechiara S.p.a. deve effettuare una
nuova serie di analisi stagionali al fine del riconoscimento
ministeriale sopracitato;
Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza
di proroga, dal quale emerge che la Societa' Terme Vallechiara
S.p.a., una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale di cui
sopra, intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento
di acqua minerale in oggetto mediante la realizzazione di uno
stabilimento per l'imbottigliamento;
Verificato che la concessione e' dotata, al momento, delle sole
opere di presa, che risultano in buone condizioni e che la Societa'
Terme Vallechiara S.p.a. ha sempre corrisposto regolarmente alla
regione il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge
regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
Accertato che sussistono, nei confronti della Ditta richiedente, i
requisiti di capacita' tecnico-economica, di cui all'art. 15 della
legge regionale n. 33/1977, in relazione alla possibilita' di un
razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale «S.
Niccolo», in quanto la stessa e gia' titolare di altra concessione
per lo sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani Fonte del
Lupo»;
Vista la nota del 1° settembre 2004 con cui la Prefettura di Genova
ha comunicato - a norma del decreto del Presidente della Repubblica
n. 252 del 3 giugno 1998 - che a carico dei componenti l'organo di
amministrazione della Societa' Terme Vallechiara S.p.a., non
sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti
previsti dalla normativa antimafia;
Ritenuto quindi di poter concedere il rinnovo della concessione in
oggetto per un periodo di anni 3, allo scopo di consentire alla ditta
richiedente di ottenere il riconoscimento ministeriale di cui sopra e
di presentare alla regione domanda di rinnovo della concessione,
nonche' contestuale domanda di autorizzazione sanitaria concernente
l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai
sensi della legge regionale n. 33/1977 e e successive modificazioni
ed integrazioni;
Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Giacomo Gatti;
Delibera:
1. Di concedere alla Societa' Terme Vallechiara S.p.a., indicata
nelle premesse, un rinnovo di anni 3; a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, della concessione di acqua minerale «S. Niccolo» sita nel
territorio del comune di Bardineto (Savona); la superficie della
concessione suddetta di ettari 77 e' indicata con linea verde
continua sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali
in scala 1:5.000, allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e necessaria.
2. La predetta ditta e' tenuta:
a) a corrispondere alla regione Liguria, ai sensi dell'art. 23
della legge regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed
integrazioni, il canone annuo anticipato di euro 393,47, cosi' come
adeguato con decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonche'
la tassa sulle concessioni regionali pari a euro 1.666,09;
b) a far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla
data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata
dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei registri
immobiliari, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
c) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17
della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai proprietari ed ai possessori de fondi interessati
entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;
3. Restano ferme inoltre, a carico della ditta concessionaria, le
prescrizioni a suo tempo impartite con deliberazione della giunta
regionale n. 5919 del 6 novembre 1980.
Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso, nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Genova, 24 marzo 2005
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita. |
stat2 |
|