REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 24 marzo 2005

Proroga della concessione dell'acqua minerale denominata «S. Niccolo», in Bardineto, alla ditta Terme Vallechiara S.p.a., in Altare. (Deliberazione n. 476). (GU n. 104 del 6-5-2005)

 
LA GIUNTA REGIONALE
 
  Visto:
    la   legge   regionale   11 agosto  1977,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5919 del
6 novembre  1980, con la quale e' stata rilasciata la concessione per
lo  sfruttamento  di  acqua  minerale  denominata  «S.  Niccolo»  nel
territorio del comune di Bardineto (Savona), per la durata di anni 20
(venti),  su  una  superficie  di ettari 77, alla Societa' Alfa Sirio
S.p.a., con sede in Imperia, via A. Saffi, 1/4;
    il  decreto  del  dirigente  dell'ufficio attivita' estrattive n.
1832  del  23 dicembre  1998,  con  il  quale  e'  stato  preso  atto
dell'avvenuta  fusione  per  incorporazione  della Societa' Alfa Sino
S.p.a.  nella  Societa'  Terme Vallechiara S.p.a., con sede in Altare
(Savona) - regione Lipiani (codice fiscale n. 00123140097);
    la  deliberazione  della  giunta  regionale della Liguria n. 1123
dell'11 ottobre  2000,  con  la  quale e' stata prorogata la suddetta
concessione,  per  durata  di  anni  tre,  al fine di consentire alla
societa'  titolare  di  completare l'iter per il nuovo riconoscimento
ministeriale,   ai   sensi   del  decreto  legislativo  n.  105/1992,
dell'acqua minerale in oggetto;
    l'istanza   30 aprile  2003,  con  la  quale  la  Societa'  Terme
Vallechiara  S.p.a.  ha  richiesto  alla regione Liguria un'ulteriore
proroga  della  concessione anzidetta di almeno tre anni, non essendo
ancora  completato  l'iter  per il riconoscimento ministeriale di cui
sopra;
  Dato  atto  che e' stata espletata la procedura di cui all'art. 16,
sesto  e  settimo  comma,  della  legge  regionale  n. 33/1977, ed in
particolare  e'  stata  data  comunicazione alla Camera di commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Savona,  alla Comunita'
montana   Alta   Val   Bormida  ed  al  comune  di  Bardineto,  della
presentazione,  da  parte  della  Societa'  Term  Vallechiara S.p.A.,
dell'istanza  di proroga in argomento, e la medesima istanza e' stata
pubblicata,  unitamente  alla  documentazione  progettuale,  all'albo
pretorio del comune di Bardineto;
  Preso  atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del
sesto comma dell'art. 16 citato;
  Considerato  che  si  e'  reso  necessario,  da  parte del servizio
attivita' estrattive, richiedere integrazioni documentali;
  Atteso  che  con  decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  31 dicembre  2003)  ed  un
«errata-corrige»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18 del
23 gennaio  2004),  e'  stato  modificato  il decreto ministeriale n.
542/1992  nella  parte  relativa  ai  parametri  delle acque minerali
naturali,  per cui la Societa' Vallechiara S.p.a. deve effettuare una
nuova   serie  di  analisi  stagionali  al  fine  del  riconoscimento
ministeriale sopracitato;
  Visto  il  programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza
di  proroga,  dal  quale  emerge  che  la  Societa' Terme Vallechiara
S.p.a.,  una  volta  ottenuto  il  riconoscimento ministeriale di cui
sopra,  intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento
di  acqua  minerale  in  oggetto  mediante  la  realizzazione  di uno
stabilimento per l'imbottigliamento;
  Verificato  che  la  concessione  e' dotata, al momento, delle sole
opere  di  presa, che risultano in buone condizioni e che la Societa'
Terme  Vallechiara  S.p.a.  ha  sempre  corrisposto regolarmente alla
regione  il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge
regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Accertato  che sussistono, nei confronti della Ditta richiedente, i
requisiti  di  capacita'  tecnico-economica, di cui all'art. 15 della
legge  regionale  n.  33/1977,  in  relazione alla possibilita' di un
razionale  sfruttamento  della  concessione  di  acqua  minerale  «S.
Niccolo»,  in  quanto  la stessa e gia' titolare di altra concessione
per  lo  sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani Fonte del
Lupo»;
  Vista la nota del 1° settembre 2004 con cui la Prefettura di Genova
ha  comunicato  - a norma del decreto del Presidente della Repubblica
n.  252  del  3 giugno 1998 - che a carico dei componenti l'organo di
amministrazione   della   Societa'   Terme  Vallechiara  S.p.a.,  non
sussistono  cause  di  divieto  o  di  sospensione  dei  procedimenti
previsti dalla normativa antimafia;
  Ritenuto  quindi di poter concedere il rinnovo della concessione in
oggetto per un periodo di anni 3, allo scopo di consentire alla ditta
richiedente di ottenere il riconoscimento ministeriale di cui sopra e
di  presentare  alla  regione  domanda  di rinnovo della concessione,
nonche'  contestuale  domanda di autorizzazione sanitaria concernente
l'apertura  dello  stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai
sensi  della  legge regionale n. 33/1977 e e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Giacomo Gatti;
                              Delibera:
  1.  Di  concedere  alla Societa' Terme Vallechiara S.p.a., indicata
nelle  premesse,  un  rinnovo  di  anni  3; a decorrere dalla data di
pubblicazione   della   presente   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, della concessione di acqua minerale «S. Niccolo» sita nel
territorio  del  comune  di  Bardineto  (Savona); la superficie della
concessione  suddetta  di  ettari  77  e'  indicata  con  linea verde
continua  sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali
in  scala  1:5.000,  allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e necessaria.
  2. La predetta ditta e' tenuta:
    a) a  corrispondere  alla  regione Liguria, ai sensi dell'art. 23
della   legge   regionale   n.  33/1977  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  il  canone annuo anticipato di euro 393,47, cosi' come
adeguato con decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonche'
la tassa sulle concessioni regionali pari a euro 1.666,09;
    b) a  far  pervenire  alla  regione Liguria, entro tre mesi dalla
data  di  consegna  della  presente  deliberazione, copia autenticata
dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei registri
immobiliari,   ai  sensi  dell'art.  21,  primo  comma,  della  legge
regionale n. 33/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
    c) a  notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17
della  legge  regionale  n.  33/1977  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  ai  proprietari  ed ai possessori de fondi interessati
entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;
  3.  Restano  ferme inoltre, a carico della ditta concessionaria, le
prescrizioni  a  suo  tempo  impartite con deliberazione della giunta
regionale n. 5919 del 6 novembre 1980.
  Il   presente  provvedimento  sara'  pubblicato,  per  esteso,  nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
 
    Genova, 24 marzo 2005
 


Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita.
Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

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