MINISTERO DELLA SALUTE | |
DECRETO 8 febbraio 2005 | |
Ripristino della validita' dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «San Lorenzo» di Bognanco e «Sanfaustino» di Massa Martana. (GU n. 52 del 4-3-2005) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in
particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, fra l'altro, la ricerca
nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri
antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche'
la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e
manganese;
Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali
gia' riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la
revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio
produrre al Ministero della salute, entro il termine inderogabile del
31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione
dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;
Considerato che ai sensi del piu' volte citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, la valutazione di conformita' della certificazione
analitica prodotta e' effettuata sentito il Consiglio superiore di
sanita';
Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3585, con il
quale, a seguito del parere non favorevole del Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 14 dicembre 2004 in merito alla
certificazione analitica prodotta dalle societa' titolari, e' stata
sospesa, tra l'altro, la validita' dei decreti di riconoscimento
delle acque minerali «San Lorenzo» di Bognanco (Verbania) e
«Sanfaustino» di Massa Martana (Perugia);
Considerato che le predette societa' hanno fatto pervenire
documentazione analitica integrativa;
Visto che il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del
27 gennaio 2005, ha espresso parere favorevole in merito alla
documentazione prodotta;
Visti gli atti dell'ufficio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni espresse in premessa e' ripristinata la
validita' dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «San
Lorenzo» di Bognanco (Verbania) e «Sanfaustino» di Massa Martana
(Perugia).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di competenza.
Roma, 8 febbraio 2005
Il direttore generale: Greco
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