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Acque minerali naturali: sospensione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' di alcuni decreti di riconoscimento. (GU n. 8 del 12-1-2005) |
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in
particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca
nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri
antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche'
la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e
manganese;
Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali
gia' riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la
revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio
produrre al Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre
2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli
parametri antimonio, arsenico e manganese;
Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, con il quale e'
stata sospesa la validita' dei decreti di riconoscimento di alcune
acque minerali in quanto le relative societa' non hanno trasmesso la
prevista certificazione analitica entro il termine del 31 ottobre
2004;
Preso atto che nell'elenco delle acque minerali di cui al
sopracitato decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 non sono state
inserite, per mero errore materiale, le seguenti acque minerali
naturali:
Fontesana del Pollino di Verbicaro (Cosenza);
Limpida di Feroleto Antico (Catanzaro);
Mitica di Fonni (Nuoro);
Nuova Calena di Riardo (Caserta);
Vitasana di Feroleto Antico (Catanzaro);
Visti gli atti dell'ufficio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, in considerazione della mancata ricezione dei
certificati analitici entro il termine del 31 ottobre 2004, e'
sospesa, con decorrenza immediata, la validita' dei decreti di
riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali:
Fontesana del Pollino di Verbicaro (Cosenza);
Limpida di Feroleto Antico (Catanzaro);
Mitica di Fonni (Nuoro);
Nuova Calena di Riardo (Caserta);
Vitasana di Feroleto Antico (Catanzaro).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' notificato alle ditte interessate ed
inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di competenza.
Roma, 10 gennaio 2005
Il direttore generale: Greco
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it . Riproduzione non autentica dei testi in forma gratuita. Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza. |